Norma di riferimento
Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche'dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
L'art. 29, comma 2, del D.lgs n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino il documento di cui all'art. 19 del D.lgs n. 91/2011 denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.