Norma di riferimento
Art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forntiture
1. Fermo, restando quanto previsto dall'articolo 9 bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n.18 aprile 2016, n. 50
2. Ai sensi dell'articolo 9 bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Procedura cui l'ASST non ha finora fatto ricorso